giovedì 20 ottobre 2011

LA DOTTRINA CATTOLICA SULL'ECUMENISMO - 4

FUORI DELLA CHIESA NON C’È SALVEZZA



BOLLA “CANTATE DOMINO” 1442
Definizione dogmatica per i Giacobiti

“ [...] La Santa Chiesa Romana fermamente crede, professa e annunzia che non può divenire partecipe della vita eterna alcuno che sia fuori della Chiesa Cattolica, quindi non solo i pagani (Fulg. Rusp., De fide liber ad Petrum, c. 38, § 79), ma neppure i Giudei o gli eretici e gli scismatici; ma che andranno al fuoco eterno che è stato preparato per il diavolo e per gli angeli suoi (Mt. 25, 41), se prima non saranno stati aggregati alla Chiesa medesima [...] ”.
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Il contenuto di questa Definizione dogmatica è esplicitato nella lettera che segue:

SUPREMA SACRA CONGREGAZIONE DEL SANT’UFFIZIO
Lettera all’Arcivescovo di Boston 1949

“ [...] Talvolta perché alcuno raggiunga la salvezza eterna, non si richiede sempre, che sia incorporato realmente alla Chiesa come membro, ma si richiede almeno, che aderisca ad essa con voto e desiderio. Non occorre sempre tuttavia che questo voto sia esplicito, come avviene nei catecumeni, ma quando un uomo si trova nell’ignoranza invincibile Dio accetta pure il voto implicito, chiamato così, perché esso è contenuto in quella buona disposizione dell’anima, per cui l’uomo vuole conformare la sua volontà alla volontà di Dio.
[Restano così riprovati] sia quelli, che escludono dalla salvezza eterna coloro che con solo voto implicito aderiscono alla Chiesa, sia quelli, che asseriscono falsamente che gli uomini si possono salvare ugualmente in ogni religione.
[...] E neppure si deve credere che basti qualsiasi voto di entrare nella Chiesa, perché l’uomo si salvi. Si richiede infatti che il voto, con il quale alcuno si rivolge alla Chiesa, sia informato da una perfetta carità; e neanche il voto implicito può avere effetto, se l’uomo non ha una fede soprannaturale (Heb. 11, 16; Conc. Trid., Sess. VI, c. 8) ”.

L’attuale disciplina rimane immutata rispetto alle disposizioni precedenti. Tuttavia, considerando la pratica diffusa di indire - anche da parte di alcuni ecclesiastici - riunioni con i rappresentanti delle comunità non cattoliche, si ritiene ci si debba attenere alla norma vigente, nell’attesa di un pronunciamento da parte della Sede Apostolica. Resta comunque proibita la partecipazione in sacris con gli scismatici, gli eretici e - a maggior ragione - i non cristiani, così come resta proibita la celebrazione di riti acattolici nelle chiese cattoliche (le quali, in caso contrario, perdono la consacrazione).

Quibuslibet contrariis minime obstantibus.

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